Art. 2
In vigore dal 30 dic 2004
Per i periodi dei contingenti tariffari e quantitativi di riferimento ancora aperti alla data del 1o gennaio 2005, i quantitativi che, conformemente al regolamento (CE) n. 747/2001, sono stati immessi in libera pratica nella Comunità nei limiti dei contingenti tariffari e quantitativi di riferimento recanti i numeri d'ordine 09.1381, 18.0310, 18.0340 e 18.0380 sono presi in considerazione per l'imputazione sui rispettivi contingenti tariffari e quantitativi di riferimento di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 747/2001, come modificato dal presente regolamento.
Storico versioni
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