Art. 1
Il regolamento (CE) n. 2759/1999 è modificato come segue:
In vigore dal 30 dic 2004
1)
All'articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È concesso un sostegno agli investimenti previsti all’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1257/1999 riguardante il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli inclusi i prodotti della pesca compresi nell'allegato I del trattato. I prodotti agricoli, ad esclusione dei prodotti della pesca, devono provenire da paesi candidati o dalla Comunità. Sono esclusi dal sostegno gli investimenti a livello di commercio al dettaglio.
Il sostegno viene accordato alle persone cui incombe l’onere finanziario degli investimenti nell’ambito di imprese conformi ai requisiti fissati all’, paragrafo 2, primo e secondo trattino, del presente regolamento.
Tuttavia, qualora al momento della presentazione della domanda siano stati recentemente introdotti requisiti minimi connessi all’acquis in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, la concessione del sostegno è subordinata alla condizione che l'azienda beneficiaria rispetti tali nuovi requisiti alla conclusione dell'investimento.»
2)
All'articolo 8, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1268/1999 si intende per:
a)
“giovane agricoltore”: un agricoltore che abbia meno di 40 anni al momento in cui è adottata la decisione di concessione del sostegno e che possieda conoscenze e competenze professionali adeguate;
b)
“zone montane”: le zone montane quali definite nell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999;
c)
“contributo pubblico”: qualsiasi contributo pubblico, sia esso erogato o meno a titolo del programma.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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