Art. 2
In vigore dal 30 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg)
Codice NC
Codice paesi terzi (1)
Valore forfettario all'importazione
0702 00 00
052
75,5
204
47,8
999
61,7
0709 90 70
204
55,6
999
55,6
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50
448
33,6
999
33,6
0805 20 10
204
47,1
999
47,1
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90
204
47,4
999
47,4
0805 50 10
052
50,9
999
50,9
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90
720
48,3
999
48,3
0808 20 50
400
87,0
999
87,0
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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