Art. 1
In vigore dal 27 dic 2004
1. Per le esportazioni effettuate a norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001 e per le quali l'esportatore non può fornire le prove di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 800/1999, in deroga al medesimo articolo 16, il prodotto si considera importato in un paese terzo dietro presentazione dei seguenti tre documenti:
a)
copia del documento di trasporto;
b)
attestato di scarico del prodotto, rilasciato da un servizio ufficiale del paese terzo di cui trattasi o dai servizi ufficiali di uno Stato membro, stabiliti nel paese di destinazione, o da una società di sorveglianza internazionale riconosciuta conformemente agli articoli da 16 bis a 16 septies del regolamento (CE) n. 800/1999, che certifichi che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;
c)
documento bancario rilasciato da intermediari riconosciuti, stabiliti nella Comunità, attestante che il pagamento corrispondente all'esportazione considerata è stato accreditato sul conto dell'esportatore, aperto presso di essi, ovvero la prova del pagamento.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 800/1999, gli Stati membri tengono conto delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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