Art. 7
Nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 580/2004, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
In vigore dal 27 dic 2004
«Entro tre ore dal termine di ogni periodo di gara, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le offerte valide, avvalendosi del formulario riportato nell'allegato, senza specificare i nomi degli offerenti.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:2250:oj#art-7