Art. 1

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 429/90 è modificato come segue:

In vigore dal 27 dic 2004
1) Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna delle gare particolari scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni secondo e quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì del mese di agosto e il quarto martedì del mese di dicembre. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.». 2) È aggiunto il seguente paragrafo 4: «4.   Il giorno della scadenza del termine di cui all’, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti. Qualora non siano state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine.».
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Art. 1 Regolamento (UE) 2004/2250 — L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 429/90 è modificato come segue: | Portale Normativo