Art. 3
In vigore dal 23 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2004.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vice presidente
(1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 del Consiglio (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).
(2) GU L 301 dell’11.11.1998, pag. 1.
(3) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).
ALLEGATO
Numero d'ordine
Codice NC
Descrizione
Contingente per il 2005
(tonnellate)
Aliquota del dazio applicabile (1)
09.5431
ex 1704
Prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) esclusi gli estratti di liquirizie contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie della sottovoce 1704 90 10 (2)
2 100
0 + EAR
09.5433
ex 1806
Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao (2), diverse da quelle delle sottovoci NC 1806 10 15 o 1806 20 70
1 500
0 + EAR
09.5435
ex 1902
Paste alimentari, anche cotte o altrimenti preparate, escluse le paste farcite delle sottovoci NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato
600
0 + EAR
09.5437
ex 1904
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove, esclusi i prodotti della sottovoce NC 1904 20 10
438
0 + EAR
09.5439
1905
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
1 875
0 + EAR
09.5441
2101 30 19
2101 30 99
Succedanei torrefatti del caffè
Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè, esclusi quelli della cicoria torrefatta
163
0 + EAR
09.5443
2105 00
Gelati, anche contenenti cacao
114
0 + EAR
09.5445
0405 20 10
0405 20 30
ex 2106
ex 3302 10
3302 10 29
Paste da spalmare lattiere aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 39 % e inferiore o uguale al 75 % in peso
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle menzionate nelle sottovoci 2106 10 20, 2106 90 20 e 2106 90 92 e diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o addizionati di coloranti (2)
Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:
Altro
1 050
0 + EAR
09.5447
2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99
Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di legumi della voce NC 2009 contenente i prodotti delle voci da 0401 a 0404 o delle materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404
100
0 + EAR
(1) EAR = elementi agricoli ridotti (calcolati in conformità con gli importi di base fissati nel protocollo 3 dell’accordo) applicabili entro i limiti quantitativi dei contingenti. Tali elementi agricoli ridotti sono eventualmente soggetti al dazio massimo indicato nella tariffa doganale comune, e nel caso dei prodotti delle sottovoci 1704 10 91, 1704 10 99, 2105 00 10, 2105 00 91 o 2106 90 10, al dazio massimo stabilito nell’accordo.
(2) Esclusi prodotti aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 70 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio), delle sottovoci NC ex 1704 90 51, ex 1704 90 99, ex 1806 20 80, ex 1806 20 95, ex 1806 90 90 o ex 2106 90 98.
Storico versioni
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