Art. 3

In vigore dal 23 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2004. Per la Commissione Günter VERHEUGEN Vice presidente (1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16). (2)  GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 14). (3)  GU L 301 del 28.9.2004, pag. 1. ALLEGATO Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 24 dicembre 2004 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato Codice NC Denominazione Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni Altri 1701 99 10 Zucchero bianco 42,40 42,40
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