Art. 3
In vigore dal 23 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2004.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vice presidente
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 14).
(3) GU L 301 del 28.9.2004, pag. 1.
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 24 dicembre 2004 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
Codice NC
Denominazione
Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni
Altri
1701 99 10
Zucchero bianco
42,40
42,40
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:2235:oj#art-3