Art. 53
Osservatori scientifici
In vigore dal 22 dic 2004
Osservatori scientifici
Ogni nave che partecipa alle attività di pesca sperimentali di cui all’ ha a bordo almeno due osservatori scientifici, uno dei quali è designato secondo il programma di osservazione scientifica internazionale della CCAMLR, per l’intera durata delle attività di pesca della campagna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:27:oj#art-53