Art. 2
In vigore dal 22 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 2).
(2) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
(3) GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento dal regolamento (CE) n. 1409/2004 (GU L 256 del 3.8.2004, pag. 11).
ALLEGATO
Zucchero preferenziale ACP—INDIA
Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2004/2005
Paesi
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 13.-17.12.2004
Limite
Barbados
100
Belize
100
Congo
84,8727
Raggiunto
Figi
100
Guiana
100
India
0
Raggiunto
Costa d'Avorio
100
Giamaica
100
Kenya
100
Madagascar
100
Malawi
100
Maurizio
100
Mozambico
100
Raggiunto
S. Cristoforo e Nevis
100
Swaziland
100
Tanzania
100
Trinidad e Tobago
100
Zambia
100
Zimbabwe
0
Raggiunto
Zucchero preferenziale speciale
Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2004/2005
Paesi
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 13.-17.12.2004
Limite
India
100
ACP
100
Zucchero concessioni CXL
Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2004/2005
Paesi
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 13.-17.12.2004
Limite
Brasile
0
Raggiunto
Cuba
100
Altri paesi terzi
0
Raggiunto
Storico versioni
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