Art. 4

In vigore dal 22 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica secondo le modalità seguenti: a) l’ si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005; b) l’ si applica a decorrere dal 1o aprile 2004; c) l’ si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2004. Per il Consiglio Il presidente C. VEERMAN (1)  Parere espresso il 14.12.2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2)  GU L 148, del 28.6.1968, pag. 13. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1255/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48). (3)  GU L 90 dell'1.4.1984, pag. 10. (4)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48). (5)  GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1788/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123) e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 739/2004 della Commissione (GU L 116 del 22.4.2004, pag. 7). ALLEGATO L’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 è modificato come segue: 1) Il testo della lettera a) è modificato come segue: a) la riga relativa alla Germania è sostituita dal testo seguente: «Germania 27 863 827,288»; b) la riga relativa all’Austria è sostituita dal testo seguente: «Austria 2 750 389,712». 2) Il testo della lettera b) è modificato come segue: a) la riga relativa alla Germania è sostituita dal testo seguente: «Germania 27 863 827,288»; b) la riga relativa all’Austria è sostituita dal testo seguente: «Austria 2 750 389,712». 3) Il testo della lettera c) è modificato come segue: a) la riga relativa alla Germania è sostituita dal testo seguente: «Germania 28 003 146,424»; b) la riga relativa all’Austria è sostituita dal testo seguente: «Austria 2 764 141,661». 4) Il testo della lettera d) è modificato come segue: a) la riga relativa alla Germania è sostituita dal testo seguente: «Germania 28 142 465,561»; b) la riga relativa all’Austria è sostituita dal testo seguente: «Austria 2 777 893,609». 5) Il testo della lettera e) è modificato come segue: a) la riga relativa alla Germania è sostituita dal testo seguente: «Germania 28 281 784,697»; b) la riga relativa all’Austria è sostituita dal testo seguente: «Austria 2 791 645,558».
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