Art. 4
In vigore dal 22 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica secondo le modalità seguenti:
a)
l’ si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005;
b)
l’ si applica a decorrere dal 1o aprile 2004;
c)
l’ si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
C. VEERMAN
(1) Parere espresso il 14.12.2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 148, del 28.6.1968, pag. 13. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1255/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48).
(3) GU L 90 dell'1.4.1984, pag. 10.
(4) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).
(5) GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1788/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123) e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 739/2004 della Commissione (GU L 116 del 22.4.2004, pag. 7).
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 è modificato come segue:
1)
Il testo della lettera a) è modificato come segue:
a)
la riga relativa alla Germania è sostituita dal testo seguente:
«Germania
27 863 827,288»;
b)
la riga relativa all’Austria è sostituita dal testo seguente:
«Austria
2 750 389,712».
2)
Il testo della lettera b) è modificato come segue:
a)
la riga relativa alla Germania è sostituita dal testo seguente:
«Germania
27 863 827,288»;
b)
la riga relativa all’Austria è sostituita dal testo seguente:
«Austria
2 750 389,712».
3)
Il testo della lettera c) è modificato come segue:
a)
la riga relativa alla Germania è sostituita dal testo seguente:
«Germania
28 003 146,424»;
b)
la riga relativa all’Austria è sostituita dal testo seguente:
«Austria
2 764 141,661».
4)
Il testo della lettera d) è modificato come segue:
a)
la riga relativa alla Germania è sostituita dal testo seguente:
«Germania
28 142 465,561»;
b)
la riga relativa all’Austria è sostituita dal testo seguente:
«Austria
2 777 893,609».
5)
Il testo della lettera e) è modificato come segue:
a)
la riga relativa alla Germania è sostituita dal testo seguente:
«Germania
28 281 784,697»;
b)
la riga relativa all’Austria è sostituita dal testo seguente:
«Austria
2 791 645,558».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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