Art. 1

In vigore dal 21 dic 2004
1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2005, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento. 2.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2005 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.
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