Art. 1
In vigore dal 21 dic 2004
1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dall'1 gennaio al 31 marzo 2005, presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dall'1 aprile al 30 giugno 2005, possono essere presentate, ai sensi del regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.
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