Art. 1

Il regolamento (CEE) 3906/89 del Consiglio è modificato come segue:

In vigore dal 20 dic 2004
1) L’ è modificato come segue: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Per i paesi candidati che hanno concluso partenariati per l'adesione con l'Unione europea, i finanziamenti del programma PHARE si concentrano sulle priorità di base connesse al recepimento dell'acquis comunitario, vale a dire il rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale dei paesi candidati all'adesione e gli investimenti, ad eccezione di quelli coperti dal regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 (9), che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione e dal regolamento (10) (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione, purché sussistano le condizioni cui è subordinato il finanziamento delle misure a norma di questi due regolamenti. PHARE può anche finanziare le misure in materia di ambiente, trasporto e sviluppo agricolo e rurale, che rappresentano una parte accessoria ma indispensabile dei programmi integrati di ristrutturazione industriale o di sviluppo regionale.»; b) sono aggiunti i seguenti paragrafi: «4.   L’assistenza può coprire anche la partecipazione dei paesi beneficiari, nel quadro del presente regolamento, alla cooperazione regionale, transfrontaliera e, se del caso, transnazionale e interregionale tra di essi e con gli Stati membri dell’UE. 5.   All’occorrenza, gli aiuti possono finanziare altresì la partecipazione del paese beneficiario a programmi regionali attuati nel quadro di altri strumenti giuridici.» 2) All’articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 2: «La Commissione può, nei limiti stabiliti dall'articolo 54 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (11), decidere di affidare funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche, e in particolare mansioni d'esecuzione del bilancio, agli organismi di cui all’articolo 54, paragrafo 2, di detto regolamento. Possono essere affidate funzioni che implicano l'esercizio di potestà pubbliche agli organismi definiti all’articolo 54, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che soddisfino le seguenti condizioni: fama riconosciuta a livello internazionale, conformità con i sistemi di gestione e controllo riconosciuti a livello internazionale e vigilanza ad opera di un’autorità pubblica.» 3) L'elenco dell’allegato è sostituito dall’elenco seguente: «Bulgaria Croatia Romania».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:2257:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo