Art. 1

In vigore dal 20 dic 2004
Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all', lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2004/2191 | Portale Normativo