Art. 2
In vigore dal 20 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 203 del 12.8.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1813/2004 (GU L 319 del 20.10.2004, pag. 5).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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