Art. 2

In vigore dal 20 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004. Per la Commissione László KOVÁCS Membro della Commissione (1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’Atto d’adesione del 2003. (2)  GU L 253 del 11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1). (3)  GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1828/2004 (GU L 321 del 22.10.2004, pag. 23). (4)  GU L 185 del 25.7.2000, pag. 38. (5)  GU L 46 del 16.2.2002, pag. 12. (6)  GU L 332 del 19.12.2003, pag. 1. (7)  COM(2003) 787 def. (8)  COM(2004) 461 def.
Storico versioni

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