Art. 1

In vigore dal 17 dic 2004
1.   Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005 il contingente tariffario della Comunità fissato nell’allegato I è aperto per i prodotti originari della Norvegia che figurano in tale allegato e alle condizioni ivi specificate. 2.   Le norme di origine da applicare reciprocamente nell’ambito del presente accordo sono quelle definite nel protocollo n. 3 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia. 3.   L’esenzione dai dazi entro i limiti del contingente fissato nell’allegato I è subordinata alla presentazione alle autorità doganali comunitarie del certificato di cui nell’allegato II, rilasciato agli esportatori dalle autorità norvegesi in una delle lingue della Comunità. 4.   Per le quantità importate che eccedono il contingente, ovvero per le quali non è stato presentato il certificato di cui al paragrafo 3, si applica un dazio di 0,047 EUR al litro.
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