Art. 4

In vigore dal 17 dic 2004
1.   A partire dalle ore 10.00 del 4 gennaio 2005, le autorità nazionali competenti di cui all’allegato II possono notificare alla Commissione i quantitativi oggetto delle domande di autorizzazione di importazione. L’orario fissato al primo comma è indicato in ora di Bruxelles. 2.   Le autorità nazionali competenti rilasciano le autorizzazioni solo previa conferma da parte della Commissione, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 517/94, che i quantitativi richiesti sono disponibili per l’importazione. Le autorizzazioni sono rilasciate solo a condizione che l’operatore interessato: a) dimostri l’esistenza di un contratto relativo alla fornitura delle merci; b) certifichi per iscritto, per le categorie e per i paesi interessati: i) di non avere già beneficiato del rilascio di un’autorizzazione a norma del presente regolamento, oppure ii) di aver beneficiato del rilascio di un’autorizzazione a norma del presente regolamento, ma di avere utilizzato almeno il 50 % di detta autorizzazione. 3.   Le autorizzazioni d’importazione hanno una validità di nove mesi a decorrere dalla data del rilascio e tale validità non supera la data del 31 dicembre 2005. Tuttavia, su richiesta dell’importatore, le autorità nazionali competenti sono autorizzate a prorogare di tre mesi la validità delle autorizzazioni che, al momento della domanda di proroga, presentano un grado di utilizzazione pari ad almeno il 50 %. In nessun caso la scadenza di detta proroga può essere ulteriore al 31 marzo 2006.
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