Art. 1

In vigore dal 17 dic 2004
I contingenti tariffari relativi alle importazioni nella Comunità dei prodotti agricoli trasformati originari della Svizzera che figurano nell’allegato sono aperti in esenzione dal dazio dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005. Per le importazioni dei prodotti elencati nella tabella 2 dell’allegato in eccesso rispetto al contingente in esenzione dal dazio si applica un dazio del 9,1 %.
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