Art. 2

In vigore dal 15 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2004. Per la Commissione Joe BORG Membro della Commissione (1)  GU L 237 dell’8.7.2004, pag. 1. ALLEGATO Accordo amministrativo sulle licenze tra la Commissione europea, il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia Condizioni per l’esercizio della pesca da parte delle navi della Comunità nella zona di pesca della Groenlandia A.   FORMALITÀ RELATIVE ALLA DOMANDA E AL RILASCIO DELLE LICENZE 1. Entro il 1o marzo o trenta giorni prima dell’inizio della bordata, gli armatori presentano alla Commissione europea, tramite le autorità nazionali, una domanda per ciascuna nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell'accordo. Le domande devono essere redatte sul modello previsto a tal fine dalla Groenlandia e riprodotto nell'appendice 1. Ciascuna domanda di licenza di pesca è accompagnata dalla prova del pagamento del canone per il periodo della sua validità. I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali relative all'accesso alle attività di pesca. Le autorità di pesca della Groenlandia riscuotono una tassa amministrativa pari all’1 % del canone. La Commissione europea presenta alle autorità di pesca groenlandesi una domanda, redatta dall’armatore, per ciascuna nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell'accordo. 2. Prima dell’entrata in vigore dell’accordo amministrativo, le autorità di pesca groenlandesi comunicano tutte le informazioni relative ai conti bancari da utilizzare per il pagamento dei canoni. 3. La licenza è rilasciata a nome di un determinato peschereccio e non è trasferibile, fatte salve le disposizioni di cui al punto 4. La licenza indica il quantitativo massimo che può essere catturato e detenuto a bordo. Eventuali modifiche del quantitativo massimo indicato nella licenza sono subordinate alla presentazione di una nuova domanda di licenza. Se una nave supera il quantitativo massimo indicato nella licenza, essa deve versare un canone per il quantitativo che supera il quantitativo massimo suddetto. Alla nave in questione non può essere rilasciata alcuna nuova licenza fino a quando non viene versato il canone relativo al quantitativo in eccesso. Tale canone è calcolato conformemente a quanto disposto nella parte B3. 4. Tuttavia, in caso di forza maggiore e su richiesta della Commissione delle Comunità europee, la licenza rilasciata per un peschereccio può essere sostituita da una nuova licenza per un altro peschereccio avente caratteristiche analoghe a quelle del peschereccio che esso sostituisce. La nuova licenza menziona: — la data del rilascio, — il fatto che detta licenza annulla e sostituisce quella rilasciata per la nave precedente. 5. Se i quantitativi massimi indicati nelle licenze vengono scambiati, in tutto in parte, viene rilasciata una nuova licenza e la precedente viene revocata. In tal caso non è dovuto alcun canone. 6. Le licenze vengono trasmesse dalle autorità di pesca groenlandesi alla Commissione delle Comunità europee entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento delle domande. 7. La licenza originale o copia di essa deve essere tenuta permanentemente a bordo della nave e deve essere presentata ogni qualvolta le autorità competenti della Groenlandia lo richiedano. B.   VALIDITÀ E PAGAMENTO DELLE LICENZE 1. Le licenze sono valide dalla data del rilascio fino alla fine dell’anno civile in cui sono state rilasciate. Esse sono rilasciate entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento delle domande, previo pagamento dei canoni annui dovuti per ciascuna nave. Per quanto riguarda la pesca del capelin, le licenze vengono rilasciate dal 20 giugno al 31 dicembre e dal 1o gennaio al 30 aprile. 2. I canoni sono calcolati come segue: — 2005: 2 % del prezzo per tonnellata della specie — 2006: 3 % del prezzo per tonnellata della specie 3. I canoni per il 2005 sono calcolati in base all’allegato VI del protocollo, ossia: Specie EUR per tonnellata Scorfano di Norvegia 28 Ippoglosso nero 51 Mazzancolle; Gamberoni 42 Ippoglosso atlantico 56 Capelin 2 Granatiere 12 Grancevole artiche 81 Il canone totale (quantitativo massimo autorizzato che può essere pescato, moltiplicato per il prezzo per tonnellata) è riscosso unitamente ad una tassa amministrativa groenlandese pari all’1 % del canone. Se il quantitativo massimo autorizzato non viene pescato, il canone corrispondente a tale quantitativo massimo non viene rimborsato all’armatore. 4. L’importo dei canoni per il 2006 sarà stabilito nel novembre 2005 mediante un allegato al presente accordo amministrativo basato sull'allegato VI del protocollo. 5. Le autorità di pesca groenlandesi redigono un computo dei canoni relativi all’anno civile precedente, sulla base delle licenze rilasciate alle navi comunitarie e di eventuali altre informazioni in possesso delle stesse autorità. Detto computo viene comunicato alla Commissione anteriormente al 5 gennaio dell’anno successivo. C.   MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA CONTROPARTITA FINANZIARIA DI CUI ALL’ARTICOLO 11 DEL PROTOCOLLO 1. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del protocollo, la contropartita finanziaria deve essere versata ogni anno all'inizio di ciascuna campagna di pesca. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, del protocollo, la contropartita finanziaria si compone, dopo la modifica operata, di due parti: la contropartita finanziaria comunitaria e i canoni versati dagli armatori. Gli importi che saranno prevedibilmente riscossi dalla Groenlandia con il pagamento dei canoni da parte degli armatori saranno detratti dalla contropartita finanziaria comunitaria. 2. Alla fine della campagna di pesca viene analizzato l’importo versato dagli armatori e la differenza tra il risultato dell’utilizzazione completa e il pagamento dei canoni è versata quanto prima alle autorità groenlandesi, in aggiunta alla contropartita finanziaria comunitaria per l'anno successivo. D.   DATA DI ENTRATA IN VIGORE Il presente accordo amministrativo entra in vigore il 1o gennaio 2005. Appendice 1 Domanda di licenza di pesca nelle acque groenlandesi 1 Nazionalità 2 Nome della nave 3 Numero dello schedario della flotta comunitaria 4 Lettere e cifre di identificazione esterna 5 Porto di immatricolazione 6 Indicativo di chiamata 7 Numero Inmarsat (telefono, telex, e-mail) (1) 8 Anno di costruzione 9 Tipo di nave 10 Tipo di attrezzo da pesca 11 Specie bersaglio + quantitativo 12 Zona di pesca (CIEM/NAFO) 13 Periodo di validità della licenza 14 Proprietari, indirizzo, telefono, telex, e-mail 15 Operatore della nave 16 Nome del comandante 17 Numero dei membri dell’equipaggio 18 Potenza motrice (in kW) 19 Lunghezza fuori tutto 20 Stazza (in GT) 21 Rappresentante in Groenlandia Nome e indirizzo 22 Indirizzo al quale deve essere inviata la licenza e numero di fax Commissione europea, Direzione generale della Pesca, Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels, Fax (32-2) 296 23 38 (1)  Può essere comunicato dopo che la domanda è stata accettata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:2140:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo