Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 890/78 è modificato come segue:
In vigore dal 14 dic 2004
1)
Il testo dell’articolo 5 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 5 bis
Il certificato di cui all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1784/77 reca almeno una delle diciture riportate nell’allegato II bis, apposta dall’autorità abilitata a effettuare la certificazione.».
2)
All’articolo 6, paragrafo 3, dopo il secondo comma è inserito il comma seguente:
«Per quanto riguarda la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, tali comunicazioni devono essere effettuate anteriormente al 1o gennaio 2005.».
3)
All’articolo 11 è aggiunto il comma seguente:
«Per quanto riguarda la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, tali comunicazioni devono essere effettuate anteriormente al 1 gennaio 2005.».
4)
Il testo riportato nell’allegato I del presente regolamento è aggiunto come allegato II bis.
5)
L’allegato III è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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