Art. 2

Il regolamento (CE) n. 3285/94 è così modificato:

In vigore dal 13 dic 2004
1) all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il presente regolamento si applica alle importazioni di prodotti originari di paesi terzi, ad eccezione: a) dei prodotti tessili soggetti al regime specifico in materia di importazioni di cui al regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, b) dei prodotti originari di taluni paesi terzi elencati nel regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio concernente norme comuni per le importazioni di taluni paesi terzi.»; 2) l'allegato II è abrogato.
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