Art. 2
Il regolamento (CE) n. 3285/94 è così modificato:
In vigore dal 13 dic 2004
1)
all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il presente regolamento si applica alle importazioni di prodotti originari di paesi terzi, ad eccezione:
a)
dei prodotti tessili soggetti al regime specifico in materia di importazioni di cui al regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio,
b)
dei prodotti originari di taluni paesi terzi elencati nel regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio concernente norme comuni per le importazioni di taluni paesi terzi.»;
2)
l'allegato II è abrogato.
Storico versioni
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Proeli:reg:2004:2200:oj#art-2