Art. 7
In vigore dal 13 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2004.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).
(2) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1774/2004 (GU L 316 del 15.10.2004, pag. 61).
(3) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
ALLEGATO
GARA PER LA VENDITA DI ALCOLE PER NUOVE UTILIZZAZIONI INDUSTRIALI N. 53/2004 CE
Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita
Stato membro
Ubicazione
Numero delle cisterne
Volume in ettolitri di alcole a 100 % vol
Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999, articolo
Tipo di alcole
Titolo alcolometrico (in % vol)
FRANCIA
Onivins–Longuefuye
F-53200 Longuefuye
8
22 565
27
greggio
+ 92
1
22 605
27
greggio
+ 92
7
22 620
27
greggio
+ 92
2
22 640
27
greggio
+ 92
15
710
28
greggio
+ 92
21
8 860
27
greggio
+ 92
Onivins-Port-la-Nouvelle
Entrepôt d’alcool
Avenue Adolphe Turrel
BP 62
F-11210 Port-la-Nouvelle
35
8 785
27
greggio
+ 92
27
2 505
27
greggio
+ 92
34
8 710
27
greggio
+ 92
Totale
120 000
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:2119:oj#art-7