Art. 7

In vigore dal 13 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2004. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione (1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13). (2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1774/2004 (GU L 316 del 15.10.2004, pag. 61). (3)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1. ALLEGATO GARA PER LA VENDITA DI ALCOLE PER NUOVE UTILIZZAZIONI INDUSTRIALI N. 53/2004 CE Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita Stato membro Ubicazione Numero delle cisterne Volume in ettolitri di alcole a 100 % vol Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999, articolo Tipo di alcole Titolo alcolometrico (in % vol) FRANCIA Onivins–Longuefuye F-53200 Longuefuye 8 22 565 27 greggio + 92 1 22 605 27 greggio + 92 7 22 620 27 greggio + 92 2 22 640 27 greggio + 92 15 710 28 greggio + 92 21 8 860 27 greggio + 92 Onivins-Port-la-Nouvelle Entrepôt d’alcool Avenue Adolphe Turrel BP 62 F-11210 Port-la-Nouvelle 35 8 785 27 greggio + 92 27 2 505 27 greggio + 92 34 8 710 27 greggio + 92 Totale 120 000
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