Art. 1

In vigore dal 13 dic 2004
Si procede alla vendita mediante gara di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali, n. 53/2004 CE. L’alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dall’organismo d’intervento francese. La vendita verte su un quantitativo di 120 000 ettolitri di alcole a 100 % vol. I numeri delle cisterne, la loro ubicazione e la rispettiva capacità sono indicate nell’allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:2119:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 2004/2119 | Portale Normativo