Art. 2

In vigore dal 10 dic 2004
Il maggior numero di diritti di importazione conseguente al ricalcolo di tali diritti sulla base del coefficiente fissato dall’ viene attribuito unicamente su richiesta dell’operatore interessato. Prima di tale attribuzione l’operatore interessato presenta, unitamente alla richiesta, una garanzia per i quantitativi in questione da calcolarsi mediante applicazione mutatis mutandis dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1203/2004.
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