Art. 1

In vigore dal 9 dic 2004
Si ritiene che le catture di scampo nelle acque della zona CIEM VIII c da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 2004. La pesca dello scampo nelle acque della zona CIEM VIII c da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.
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