Art. 2

Sorveglianza dei livelli specifici di riferimento

In vigore dal 9 dic 2004
Per ciascun segmento di cui all’, il livello di riferimento, in termini di stazza e di potenza, in qualsiasi data successiva al 31 dicembre 2002, è pari al livello di riferimento quale è stato fissato in allegato per questo segmento dal quale vanno detratte, rispettivamente, la stazza e la potenza dei pescherecci del suddetto segmento che sono usciti dalla flotta successivamente al 31 dicembre 2002 grazie ad un aiuto pubblico.
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