Art. 1
In vigore dal 9 dic 2004
1. L’utilizzo per la trasformazione delle uova da cova di cui al codice NC 0407 00 19 e la distruzione delle uova da cova di cui ai codici NC 0407 00 19 e 0407 00 11, effettuati tra il 17 dicembre 1999 e il 14 aprile 2000, tra il 14 agosto e il 16 ottobre 2000 e tra l’11 ottobre 2002 e il 30 settembre 2003 e decisi dalle autorità italiane a seguito delle disposizioni in materia veterinaria prese a livello nazionale in applicazione della direttiva 92/40/CEE, sono considerati un provvedimento eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75.
2. A titolo della misura di cui al paragrafo 1, è concessa una compensazione pari a:
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0,0942 EUR/uovo da cova del codice NC 0407 00 19 utilizzato per la trasformazione, per un numero totale massimo di 770 751 unità,
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0,1642 EUR/uovo da cova del codice NC 0407 00 19 destinato alla distruzione, per un numero totale massimo di 165 040 unità, e
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0,5992 EUR/uovo da cova del codice NC 0407 00 11, per un numero totale massimo di 264 930 unità.
Storico versioni
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