Art. 3
In vigore dal 8 dic 2004
1. Ai fini delle indagini sulla struttura delle aziende agricole 2005 e 2007, le regioni sono le unità territoriali NUTS 2, conformemente a quanto indicato nel regolamento (CE) n. 1059/2003.
A titolo di deroga, per la Germania le regioni saranno le unità territoriali NUTS 1, conformemente a quanto indicato nel regolamento.
2. Ai fini delle indagini sulla struttura delle aziende agricole 2005 e 2007, i distretti saranno le unità territoriali NUTS 3, conformemente a quanto indicato nel regolamento (CE) n. 1059/2003.
A titolo di deroga, per la Germania i distretti sono le unità territoriali NUTS 2, conformemente a quanto indicato nel regolamento.
3. Ai fini delle indagini sulla struttura delle aziende agricole 2005 e 2007, i comuni sono le unità amministrative più piccole di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1059/2003. Gli Stati membri indicano il comune di appartenenza di ciascuna azienda oggetto d’indagine.
Storico versioni
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