Art. 3

In vigore dal 8 dic 2004
1.   Ai fini delle indagini sulla struttura delle aziende agricole 2005 e 2007, le regioni sono le unità territoriali NUTS 2, conformemente a quanto indicato nel regolamento (CE) n. 1059/2003. A titolo di deroga, per la Germania le regioni saranno le unità territoriali NUTS 1, conformemente a quanto indicato nel regolamento. 2.   Ai fini delle indagini sulla struttura delle aziende agricole 2005 e 2007, i distretti saranno le unità territoriali NUTS 3, conformemente a quanto indicato nel regolamento (CE) n. 1059/2003. A titolo di deroga, per la Germania i distretti sono le unità territoriali NUTS 2, conformemente a quanto indicato nel regolamento. 3.   Ai fini delle indagini sulla struttura delle aziende agricole 2005 e 2007, i comuni sono le unità amministrative più piccole di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1059/2003. Gli Stati membri indicano il comune di appartenenza di ciascuna azienda oggetto d’indagine.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2004/2139 | Portale Normativo