Art. 1

In vigore dal 8 dic 2004
Si ritiene che le catture di aringa nelle acque della zona CIEM Vb, VIaN, VIb da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 2004. La pesca dell’aringa nelle acque della zona CIEM Vb, VIaN, VIb da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia è vietata, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.
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