Art. 2
In vigore dal 8 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 23 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 2004.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).
(2) GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1928/2004 (GU L 332 del 6.11.2004, pag. 5).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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