Art. 2
In vigore dal 7 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
G. ZALM
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 316 del 15.12.2000, pag. 30. Decisione modificata dal regolamento (CE) n. 997/2004 del Consiglio (GU L 183 del 20.5.2004, pag. 1).
(3) GU L 81 del 19.3.2004, pag. 89.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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