Art. 2

In vigore dal 7 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2004. Per il Consiglio Il presidente G. ZALM (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12). (2)  GU L 316 del 15.12.2000, pag. 30. Decisione modificata dal regolamento (CE) n. 997/2004 del Consiglio (GU L 183 del 20.5.2004, pag. 1). (3)  GU L 81 del 19.3.2004, pag. 89.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2004/2117 | Portale Normativo