Art. 2
In vigore dal 6 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le disposizioni dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 216/96 quali modificate dall’, paragrafo 5, del presente regolamento si applicano esclusivamente ai procedimenti per i quali il ricorso è stato presentato successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2004.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
(1) GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 422/2004 (GU L 70 del 9.3.2004, pag. 1).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:2082:oj#art-2