Art. 3

In vigore dal 6 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2004. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione (1)  GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1). (2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48). (3)  GU L 314 del 15.11.1973, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1679/92 (GU L 176 del 30.6.1992, pag. 17). (4)  GU L 139 del 7.6.1979, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2811/86 (GU L 260 del 12.9.1986, pag. 8). ALLEGATO N. Tipo di dati (per specie e gruppo di varietà) Data entro cui devono essere forniti i dati Anno del raccolto Anno civile successivo al raccolto 1 Superficie totale registrata per la certificazione (in ha) 1o luglio (1) 2 Superficie totale accettata per la certificazione (in ha) 15 novembre 3 Raccolto stimato (in 100 kg) (2)  (3) 15 novembre 4 Quantità totali raccolte (in 100 kg) (3)  (4) 1o ottobre 5 Prezzi netti di vendita alla produzione ottenuti dal coltivatore (in EUR/100 kg) (3)  (4)  (5)  (7) 1o ottobre 6 Scorte detenute dai grossisti al termine della campagna di commercializzazione (in 100 kg) (4)  (6) 1o ottobre (1)  Nel caso di specie di sementi raccolte al secondo taglio, la data pertinente è il 1o settembre dell’anno del raccolto. (2)  Dati applicabili esclusivamente alle sementi di base e alle sementi certificate. (3)  Per quanto riguarda le quantità, si prendono in considerazione le cifre relative alle sementi conformi alle norme di certificazione; per le voci 4 e 6 si possono applicare le norme relative all’accettazione per la certificazione. (4)  Per le specie che possono essere commercializzate nella Comunità europea, come sementi «commerciali», si indicano separatamente i dati relativi a: — sementi di base e sementi certificate, — sementi commerciali. (5)  Il prezzo indicato non comprende i costi di condizionamento, di certificazione e di trasporto, l’IVA e gli importi ricevuti a titolo di aiuto. (6)  La campagna di commercializzazione di cui all’ del regolamento (CEE) n. 2358/71 (GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1). (7)  Per gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro, si prende in considerazione il tasso di conversione applicabile il 1o agosto della campagna di commercializzazione.
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