Art. 2

In vigore dal 3 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2004. Per la Commissione Günter VERHEUGEN Membro della Commissione (1)  GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 1). ALLEGATO Il regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato nei seguenti termini: L’allegato I è modificato come segue: a) Nella tabella A.2. la voce 2(c) relativa al «perfosfato triplo» è sostituita dalla seguente voce: N. Denominazione del tipo Indicazioni relative a metodo di produzione e componenti essenziali Titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso); Indicazioni relative alla valutazione dei nutrienti; Altre prescrizioni Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo Nutrienti il cui titolo va garantito; Forma e solubilità dei nutrienti; Altri criteri 1 2 3 4 5 6 «2(c) Perfosfato triplo Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con acido fosforico e contenente come componente essenziale fosfato monocalcico 38 % P2O5 Fosforo valutato come P2O5solubile in citrato ammonico neutro, di cui almeno l’85 % del titolo dichiarato di P2O5 solubile in acqua Pesata: 3 g Anidride fosforica solubile in citrato ammonico neutro Anidride fosforica solubile in acqua» b) Al punto E.3.1. è aggiunta la seguente voce: «Sale sodico di: acido entilendiammina di-(2-idrossi 5-sulfofenilacetico) e i suoi prodotti di condensazione EDDHSA C18H20O12N2S2 + n*(C12H14O8N2S)»
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