Art. 2
In vigore dal 3 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2004.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Membro della Commissione
(1) GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 1).
ALLEGATO
Il regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato nei seguenti termini:
L’allegato I è modificato come segue:
a)
Nella tabella A.2. la voce 2(c) relativa al «perfosfato triplo» è sostituita dalla seguente voce:
N.
Denominazione del tipo
Indicazioni relative a metodo di produzione e componenti essenziali
Titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso);
Indicazioni relative alla valutazione dei nutrienti; Altre prescrizioni
Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo
Nutrienti il cui titolo va garantito;
Forma e solubilità dei nutrienti;
Altri criteri
1
2
3
4
5
6
«2(c)
Perfosfato triplo
Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con acido fosforico e contenente come componente essenziale fosfato monocalcico
38 % P2O5
Fosforo valutato come P2O5solubile in citrato ammonico neutro, di cui almeno l’85 % del titolo dichiarato di P2O5 solubile in acqua
Pesata: 3 g
Anidride fosforica solubile in citrato ammonico neutro
Anidride fosforica solubile in acqua»
b)
Al punto E.3.1. è aggiunta la seguente voce:
«Sale sodico di:
acido entilendiammina di-(2-idrossi 5-sulfofenilacetico) e i suoi prodotti di condensazione
EDDHSA
C18H20O12N2S2 + n*(C12H14O8N2S)»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2004:2076:oj#art-2