Art. 2

In vigore dal 2 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento si applica dal 1o marzo 2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea. Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2004. Per il Consiglio Il presidente J. P. H. DONNER (1)  GU L 160 del 30.6.2000, pag. 19. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/2004 della Commissione (GU L 318 del 19.10.2004, pag. 7). (2)  GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2004/2116 | Portale Normativo