Art. 1

In vigore dal 30 nov 2004
Si ritiene che le catture di pesce sciabola nero nelle acque delle zone CIEM V, VI, VII e XII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera della Spagna o immatricolate in Spagna abbiano esaurito il contingente assegnato alla Spagna per il 2004. La pesca del pesce sciabola nero nelle acque delle zone CIEM V, VI, VII e XII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera della Spagna o immatricolate in Spagna è vietata, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2004/2064 | Portale Normativo