Art. 1

Il regolamento (CE) n. 2667/2000 è modificato come segue:

In vigore dal 29 nov 2004
1) All’, i termini «Repubblica federale di Iugoslavia» sono sostituiti dai termini «Serbia e Montenegro». 2) All’, paragrafo 1, lettera b), i termini «Repubblica federale di Iugoslavia» sono sostituiti dai termini «Serbia e Montenegro». 3) All’articolo 4, paragrafo 10, i termini «Repubblica federale di Iugoslavia» sono sostituiti dai termini «Serbia e Montenegro». 4) L’articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Entro il 31 dicembre 2005 la Commissione riferisce al Consiglio in merito al futuro del mandato dell'Agenzia. Eventuali proposte di proroga del mandato dell'Agenzia oltre il 31 dicembre 2006 dovrebbero essere sottoposte dalla Commissione al Consiglio entro il 31 marzo 2006.» 5) L’articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 La Commissione può delegare all’Agenzia l’attuazione dell'assistenza comunitaria decisa a favore della Serbia e Montenegro e dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai sensi del regolamento (CE) n. 1628/96.» 6) All’articolo 16, la data »31 dicembre 2004» è sostituita dalla data »31 dicembre 2006».
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