Art. 6

In vigore dal 26 nov 2004
1.   Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003: — di fissare una sovvenzione massima, — di non dar seguito alla gara. 2.   Qualora sia fissata una sovvenzione massima, la gara è aggiudicata all'offerente o agli offerenti la cui offerta non superi detta sovvenzione massima.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2004/2033 | Portale Normativo