Art. 4

In vigore dal 26 nov 2004
1.   In deroga alle disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (5), ai fini della determinazione del loro periodo di validità, i titoli d’esportazione rilasciati nell’ambito della presente gara si considerano rilasciati il giorno della presentazione dell’offerta. 2.   Tali titoli sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese successivo.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2004/2032 | Portale Normativo