Art. 8

In vigore dal 26 nov 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2004. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. (2)  GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell’1.11.2002, pag. 18). (3)  GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3304/94 (GU L 341 del 30.12.1994, pag. 48). (4)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2004 (GU L 237 dell’8.7.2004, pag. 13). (5)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. ALLEGATO Gara per la restituzione all’esportazione verso alcuni paesi terzi di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A Scadenza del termine per la presentazione delle offerte (data/ora): … 1 2 3 4 Numerazione degli offerenti Quantitativi (in tonnellate) Importo della restituzione all'esportazione (EUR/t) Quantitativi minimi (1) (in tonnellate) 1 2 3 4 5 ecc. (1)  Quantitativi di cui all', paragrafo 2, lettera e) del regolamento (CEE) n. 584/75.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:2031:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 8 Regolamento (UE) 2004/2031 | Portale Normativo