Art. 2
In vigore dal 26 nov 2004
Per il primo trimestre del 2005, il quantitativo massimo autorizzato di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 896/2001 per le domande di titoli di importazione di banane nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 404/93 è fissato:
a)
al 27 % del quantitativo di riferimento fissato e notificato a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori tradizionali stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 per quanto riguarda i contingenti tariffari A/B;
b)
al 27 % del quantitativo fissato e notificato a norma dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori non tradizionali stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 per quanto riguarda i contingenti tariffari A/B;
c)
al 27 % del quantitativo di riferimento fissato e notificato a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori tradizionali stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 per quanto riguarda il contingente tariffario C;
d)
al 27 % del quantitativo fissato e notificato a norma dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori non tradizionali stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 per quanto riguarda il contingente tariffario C.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:2030:oj#art-2