Art. 2

In vigore dal 24 nov 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale (1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17). ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 24 novembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice paesi terzi (1) Valore forfettario all'importazione 0702 00 00 052 76,4 070 62,9 204 100,4 999 79,9 0707 00 05 052 101,7 204 41,8 999 71,8 0709 90 70 052 96,9 204 79,8 999 88,4 0805 20 10 204 67,6 999 67,6 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 052 75,3 624 79,3 999 77,3 0805 50 10 052 55,7 388 49,8 524 65,7 528 21,2 999 48,1 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 388 139,3 400 73,6 404 76,8 720 63,4 800 194,0 999 109,4 0808 20 50 052 120,9 999 120,9 (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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