Art. 3

In vigore dal 23 nov 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 24 novembre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale (1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64). (2)  GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 537/2004 (GU L 86 del 24.3.2004, pag. 9). ALLEGATO I Origine dei prodotti Percentuale di attribuzione Cina Paesi terzi diversi da Cina e Argentina Argentina — importatori tradizionali [, lettera c), del regolamento (CE) n. 565/2002] — — 52,212 — nuovi importatori [, lettera e), del regolamento (CE) n. 565/2002] — — — «X» : Per questa origine, nessun contingente per il trimestre considerato. «—» : Nessuna domanda di titolo è stata trasmessa alla Commissione. ALLEGATO II Origine dei prodotti Date Cina Paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina Argentina — importatori tradizionali [, lettera c), del regolamento (CE) n. 565/2002] 28.2.2005 — 28.2.2005 — nuovi importatori [, lettera e), del regolamento (CE) n. 565/2002] 28.2.2005 3.1.2004 28.2.2005
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Art. 3 Regolamento (UE) 2004/2005 | Portale Normativo