Art. 2

In vigore dal 22 nov 2004
1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell' devono essere presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali della Comunità e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La domanda viene inviata al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale del commercio Direzione B J-79 5/16 B-1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 Telex COMEU B 21877 2.   La Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, può autorizzare, mediante una decisione, l'esenzione delle importazioni provenienti dalle società che non eludono il dazio antidumping istituito con il regolamento (CE) n. 964/2003 dal dazio esteso a norma dell' e proporre di modificare di conseguenza il regolamento.
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