Art. 2
In vigore dal 22 nov 2004
1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell' devono essere presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali della Comunità e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La domanda viene inviata al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale del commercio
Direzione B
J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877
2. La Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, può autorizzare, mediante una decisione, l'esenzione delle importazioni provenienti dalle società che non eludono il dazio antidumping istituito con il regolamento (CE) n. 964/2003 dal dazio esteso a norma dell' e proporre di modificare di conseguenza il regolamento.
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