Art. 2
In vigore dal 22 nov 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello svilippo rurale
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 264 dell'11.8.2004, pag. 3.
ALLEGATO
Rilascio di titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)
Prodotto
Tasso di restituzione massimo
(EUR/t netto)
Percentuale di rilascio delle quantità richieste al livello del tasso di restituzione massimo
Pomodori
0
—
Arance
36
100 %
Limoni
0
—
Uve da tavola
0
—
Mele
40
100 %
Storico versioni
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Proeli:reg:2004:2002:oj#art-2