Art. 2

In vigore dal 22 nov 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello svilippo rurale (1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64). (2)  GU L 264 dell'11.8.2004, pag. 3. ALLEGATO Rilascio di titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele) Prodotto Tasso di restituzione massimo (EUR/t netto) Percentuale di rilascio delle quantità richieste al livello del tasso di restituzione massimo Pomodori 0 — Arance 36 100 % Limoni 0 — Uve da tavola 0 — Mele 40 100 %
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Art. 2 Regolamento (UE) 2004/2002 | Portale Normativo