Art. 31

In vigore dal 19 nov 2004
1.   Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le competenti autorità della Comunità nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione. In tal caso, le competenti autorità comunitarie rinviano il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle competenti autorità governative dell'Ucraina indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità competenti forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza. 2.   Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine. 3.   I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma del paragrafo 1 vengono comunicati entro tre mesi alle competenti autorità comunitarie. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate nella Comunità a norma del presente capitolo. Le competenti autorità della Comunità possono inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare l'origine delle merci. 4.   Se dalle verifiche emergono abusi o gravi irregolarità nell'uso delle dichiarazioni di origine, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione, che trasmette le informazioni agli altri Stati membri. La Comunità può decidere che le importazioni dei prodotti in questione nel suo territorio devono essere accompagnate da un certificato di origine ucraina ai sensi dell’, paragrafo 1. 5.   Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:2222:oj#art-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 31 Regolamento (UE) 2004/2222 | Portale Normativo