Art. 3
In vigore dal 19 nov 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).
(3) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1492/2004 della Commissione (GU L 274 del 24.8.2004, pag. 3).
(4) GU L 132 del 15.5.2001, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/653/CE (GU L 298 del 23.9.2004, pag. 25).
(5) GU L 311 del 20.11.1998, pag. 23.
(6) GU L 121 del 23.5.2000, pag. 9.
(7) GU L 134 del 7.6.2000, pag. 34.
(8) GU L 134 del 7.6.2000, pag. 35.
ALLEGATO
L’allegato XI è così modificato:
1.
Nell’allegato XI, parte A, i punti 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:
«1.
a)
I seguenti tessuti sono definiti materiale specifico a rischio:
i)
il cranio, esclusa la mandibola e compresi il cervello e gli occhi, la colonna vertebrale escluse le vertebre caudali, le apofisi spinali e traverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari così come la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma includendo i gangli spinali e il midollo spinale dei bovini di età superiore a 12 mesi nonché le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età;
ii)
il cranio, compresi il cervello e gli occhi, le tonsille e il midollo spinale di ovini e caprini di età superiore a 12 mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente nonché la milza e l’ileo di ovini e caprini di ogni età.
L’età indicata al punto i) per la rimozione della colonna vertebrale dei bovini può essere adattata modificando il presente regolamento alla luce della probabilità statistica d’insorgenza della BSE nelle fasce d’età interessate della popolazione bovina della Comunità, quale risulta dalla sorveglianza della BSE prescritta nell’allegato III, capitolo A, parte I.
b)
Oltre al materiale specifico a rischio elencato alla lettera a), vanno definiti materiale specifico a rischio nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord i seguenti tessuti: l’intera testa, esclusa la lingua e compresi il cervello, gli occhi e i gangli trigeminali nonché il timo, la milza e il midollo spinale dei bovini di età superiore a 6 mesi.
2.
In deroga al punto 1, lettera a), punto i) e in conformità dell’articolo 24, paragrafo 2, può essere deciso di consentire l’uso della colonna vertebrale e dei gangli spinali dei bovini:
a)
nati, allevati con continuità e macellati in Stati membri per i quali una valutazione scientifica ha stabilito che la presenza di BSE in bovini indigeni è estremamente improbabile, oppure improbabile ma non esclusa;
b)
nati dopo la data di applicazione effettiva del divieto di somministrare ai ruminanti proteine derivate dai mammiferi negli Stati membri in cui è stata segnalata la presenza di BSE negli animali indigeni o per i quali una valutazione scientifica ha stabilito che la presenza di BSE nei bovini indigeni è probabile.
Regno Unito e Svezia possono avvalersi di tale deroga sulla base di prove previamente sottoposte e valutate. Altri Stati membri possono chiedere di avvalersi di tale deroga presentando alla Commissione prove decisive dei fatti di cui alle lettere a) o b).
Gli Stati membri che beneficiano di tale deroga, oltre a ottemperare alle prescrizioni fissate nell’allegato III, capitolo A, sezione I, sono tenuti ad assicurare che uno dei test rapidi approvati di cui nell’allegato X, capitolo C, punto 4, sia applicato a tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi:
i)
deceduti nell’allevamento o durante il trasporto, ma non macellati per il consumo umano, ad eccezione di quelli deceduti in zone remote, con una bassa densità di animali, situate in Stati membri in cui la presenza della BSE è improbabile;
ii)
sottoposti a macellazione regolare per il consumo umano.
La presente deroga non è concessa per consentire l’uso di colonne vertebrali e gangli spinali di bovini di età superiore a 30 mesi provenienti dal Regno Unito.
Esperti della Commissione possono effettuare controlli in loco per verificare ulteriormente le prove presentate a norma dell’articolo 21.»
2.
Nell’allegato XI, parte D, punto 1, sono soppressi i riferimenti alle decisioni 2000/345/CE, 2000/371/CE, 2000/372/CE e 2001/376/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1993:oj#art-3