Art. 1

In vigore dal 19 nov 2004
In deroga all’articolo 49, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1623/2000, per la campagna 2004/2005, l’Ungheria può disporre che i produttori che non superano una produzione di 500 hl, ottenuta nei propri impianti individuali, possono assolvere l'obbligo di consegna dei sottoprodotti alla distillazione ritirando tali prodotti sotto controllo.
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